di Francesco Mercurio, Presidente Comitato Persone sordocieche della Lega del Filo d‘Oro.
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È stata approvata recentemente la norma che modifica la legge sulla sordocecità, estendendo il diritto al riconoscimento di questa disabilità specifica unica anche a coloro che siano diventati o siano stati riconosciuti sordi dopo l’età evolutiva e dando, nel contempo, a questa disabilità, una reale autonomia rispetto alla sordità e alla cecità.
Si tratta dell’articolo 63 della legge 2 dicembre 2025, N. 182, recante, appunto, “modifiche alla legge 24 giugno 2010, N. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
Sembra una questione puramente tecnica, ma, come sa chi lavora nel settore, le “questioni tecniche”, quando si parla di norme, non sono mai puramente tecniche, non sono mai neutre, producendo i loro effetti sulla realtà concreta.
Nel caso specifico si tratta di un importante traguardo raggiunto per la Lega del Filo d’Oro, che per quindici anni si è battuta perché la legge 107 del 2010 che riconosce la sordocecità fosse migliorata, proprio nel senso in cui lo ha fatto il legislatore del 2025.
Ma per comprendere la questione, andiamo con ordine. Partiamo dalla legge 24 giugno 2010, N. 107, recante “Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche.”
Finalità della norma è, articolo 1, comma 1), il “riconoscimento della sordocecità; come disabilità; specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004.
Una legge a valenza storica ma con dei limiti: definizione di disabilità specifica e persone aventi diritto.
La legge ha segnato un momento storico per la Fondazione, i propri utenti e le loro famiglie, sancendo per la prima volta che, sì, le persone sordocieche, finalmente, “esistono” anche per l’ordinamento italiano; che la sordocecità è una disabilità specifica unica. Eppure, a quella norma fondamentale, traguardo agognato e pietra miliare nella storia della nostra fondazione, non mancavano le criticità.
In particolare, due furono le questioni che, a seguito dell’entrata in vigore del testo definitivo della legge, compromesso tra le diverse forze politiche e i diversi interessi in gioco, balzarono subito all’occhio.
La prima era una chiara ed evidente contraddittorietà nella definizione della sordocecità. Se, infatti, come abbiamo visto, all’articolo 1, la sordocecità è definita come “disabilità; specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004”, poco sotto, all’articolo 2, comma 1, si afferma invece che “Ai fini di cui all’articolo 1, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile.” “In questo modo, si contraddice apertamente la dichiarazione del Parlamento Europeo – cui la legge vuole ispirarsi – che sancisce che la sordocecità è, appunto, sì, una disabilità specifica unica – ma che è “distinta” dalla sordità e dalla cecità”, come poi la stessa legge 107/2010 aggiunge nel primo comma del proprio articolo 3, per poi concludere, nuovamente contraddicendosi ancora una volta, “che la compongono”.
La seconda criticità, invece, riguarda il numero delle persone che possono essere riconosciute come sordocieche. Infatti, ai sensi della legge 107/2010, come scritta prima dell’entrata in vigore della nuova norma, per essere riconosciuta come sordocieca, una persona doveva essere in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento della sordità civile e della cecità civile.
Sembrava una norma di buon senso, ma c’era un problema. Infatti, in Italia, mentre la persona che perde la vista, a prescindere dal momento della propria vita in cui ciò accade – dagli 0 ai 100 anni – sarà sempre riconosciuta quale “cieca civile”, la persona che, invece, perde l’udito successivamente al termine dell’età evolutiva – o che venga riconosciuta tale dopo questo evento – ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 26 maggio 1970, N. 381 (come modificata dalla legge 20 febbraio 2006, N. 95), non è riconosciuta come sorda, bensì come invalida civile, rientrando così in una macrocategoria che prevede tutte le disabilità – da quella motoria a quella cognitiva – che non siano sordità civile e cecità civile. Il risultato è paradossale: moltissime persone, tra cui il sottoscritto, presidente del Comitato delle Persone sordocieche, e una buona parte dei componenti del succitato Comitato, non rientravano tra le persone sordocieche come definite ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 2010, N. 107.
Ed è a queste due criticità che il legislatore ha posto rimedio, con il sopra citato articolo 63 della legge 2 dicembre 2025, N. 182, recante “Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sul riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
Le modifiche apportate
a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono inserite le seguenti: «distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;
b) all’articolo 2:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell’udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell’orientamento e nella mobilità e nell’accesso all’informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
” Le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile. Nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, secondo periodo, in cui la duratura compromissione dell’udito sia acquisita successivamente al superamento dell’età evolutiva, le persone sordocieche hanno diritto alla percezione in forma unificata delle indennità economiche sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di cecità civile e di invalidità civile. Le persone sordocieche percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”;
c) all’articolo 3:
- al comma 1, al primo periodo, le parole: “di entrambe le disabilità” sono sostituite dalle seguenti: “delle disabilità” e, al terzo periodo, le parole: “di cecità civile e di sordità civile” sono sostituite dalle seguenti: “di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile”;
- al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
“La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti sono accertate la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell’udito acquisita anche in seguito all’età evolutiva, la condizione di invalidità civile”.
Un punto di partenza verso la parità con gli altri cittadini
In parole povere, la norma sancisce, operando in modo chirurgico le necessarie modifiche alla legge 107/2010, esattamente ciò per cui la Lega del Filo d’Oro si è battuta per 15 anni.
È bene, per dovere di cronaca, precisare che nulla cambierà in merito alle provvidenze già spettanti, che restano invariate e che già da prima si percepivano in forma unificata; la norma le richiama, sì, ma solo per aggiungere alla norma precedente la categoria degli invalidi civili per sordità tra coloro che percepiscono in forma unificata le provvidenze spettanti ai sordociechi. Ma fin dall’inizio, la battaglia che ci ha occupato e ancora ci occupa, specie in tempi di crisi come questi, non è mai stata per aumentare le indennità, (crinale sul quale le rivendicazioni della Fondazione sarebbero certamente scivolate, di questi tempi, rovinosamente) ma, intanto, di ottenere un riconoscimento e servizi adeguati, strada che si sta rivelando, con evidenza, quella più percorribile.
Conclusione
La norma che c’interessa, non è semplice da trovare, inserita nella cornice di un provvedimento normativo che tocca più materie eterogenee, quale è la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle Imprese.” Meglio conosciuta con il nome ufficioso di “legge semplificazioni-bis”, e si trova collocata esattamente nel capo II del titolo III, contenente “misure di semplificazione in materia sanitaria”.
Arrivarci, se non si sa esattamente cosa cercare e dove cercarla, può non essere semplice, richiede competenza, tenacia e un minimo di pazienza, pure se ci si serve dei motori di ricerca e forse perfino se ci si avvale dell’intelligenza artificiale. In questo, chi scrive trova, se pure in piccolo, una perfetta metafora del percorso che ha portato la nostra fondazione, con competenza e tenacia, attraverso un paziente e costruttivo dialogo con tutte le istituzioni, a ottenere questa vittoria.
Una vittoria importante, da festeggiare certamente, ma senza cullarci troppo sugli allori. Presto, vedremo i provvedimenti attuativi, le circolari dell’INPS che dovranno dare corpo alla nuova norma, i servizi specifici che, sulla base della legge 107/2010 dovranno essere attivati e ancora non lo sono.
Fare previsioni sul futuro di questa norma è difficile, tutto dipenderà dalla sua applicazione. Bisognerà vedere, tanto per cominciare, come l’INPS la recepirà e la tradurrà in istruzioni operative questo riconoscimento per i propri medici certificatori. Poi ci sarà da capire se finalmente saranno attivati i servizi specifici previsti dalla legge 107/2010.
Il traguardo è certamente importante, ma è solo un punto di partenza verso, si spera, una maggiore inclusione delle Persone con sordocecità nella vita del Paese, su base di parità con gli altri cittadini.